CODICE DELLA STRADA PER CAMPERISTI

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Il camper è sia un veicolo che un'abitazione allo stesso tempo.

È definito dall'articolo 54 del Codice della Strada come "autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all'alloggio di massimo 7 persone". Appartiene al sottogruppo M1 della categoria internazionale M

Secondo la Direttiva dell'UE del 28 aprile 2008, un camper deve contenere posti a sedere e tavolo, cuccette (eventualmente ottenute ribaltando i sedili), cucina attrezzata, armadi o ripostigli. Non è nominato il bagno, che in effetti manca su molti modelli di minivan con tetto a soffietto.
 
Con la patente B si possono guidare mezzi fino ad un peso totale di 35 quintali (3500 chili): se si supera tale limite è necessaria la patente C.  Inoltre,quelli di lunghezza superiore a 7 metri possono impegnare solo le due corsie più a destra nelle autostrade che ne hanno tre o più.

Il Ministero dell'interno, con la Circolare 06/07/2021 n 6622 ha chiarito che i veicoli di categoria M1 non hanno tolleranze sul peso complessivo oltre al valore indicato da F2 nella carta di circolazione. La tolleranza del 5% viene invece applicata ai veicoli per trasporto merci, ad esempio gli autocarri.
 
Un camper circolante su strada è soggetto alle stesse norme sulla circolazione degli altri veicoli: deve rispettare eventuali limitazioni dovute a motivi di sicurezza pubblica o inerenti alla sicurezza della circolazione, oppure di tutela della salute, nonché, nei centri abitati, quelle relative ad «accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

I limiti di velocità sono quindi gli stessi delle auto, ma non è consigliabile viaggiare a 130km/h con mezzi pesanti oltre 30 quintali...
I passeggeri devono ovviamente rimanere seduti con le cinture di sicurezza allacciate, e in numero non superiore a quello riportato sul libretto di circolazione del camper.
In caso di bambini fino a 1.50m si devono utilizzare i sistemi di ritenuta idonei ed omologati, esattamente come in auto.
Per gli animali invece ti lascio il LINK alla guida dedicata all'argomento

 
La sosta in Italia è sempre consentita, ma si deve spegnere il motore (come qualsiasi altro veicolo),  non si possono usare piedini di stazionamento o cunei,  bisogna tenere spenti altri motori a combustione (ad esempio un generatore) e soprattutto il mezzo non può occupare la sede stradale in misura eccedente le sue misure in marcia (in particolare non può tenere aperte le finestre, aprire il tendalino ombreggiante o il gradino con gli scalini di salita/discesa): in pratica non può aumentare il suo volume laterale.
È invece possibile aprire tetti a soffietto.

In caso di contravvenzione ad una di queste norme, la sosta diventa campeggio ed è soggetta alle leggi regionali in materia di turismo: se vietato, si è passibili di multa.

 
Infine, l'articolo 185 del CDS vieta lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti designati allo scopo (e ricordo che le cassette del wc non possono essere scaricate nelle normali fognature).

Parliamo ora di accessori che molti camperisti montano sul proprio veicolo:

 
PORTASCI e PORTABAGAGLI
Secondo la direttiva 79/488/CEE è possibile omologare tali sporgenze esterne come entità tecniche indipendenti dedicate a veicoli di categoria M1; perciò si possono installare senza obbligo di riportarlo a libretto.
QUI puoi vedere i portabagagli di questo negozio.


PORTABICI
I portabici vengono classificati come accessori leggeri e amovibili (pertanto non omologabili) che non modificano in modo significativo la massa complessiva del veicolo, pertanto li si può montare senza obbligo di aggiornamento della carta di circolazione.

L'art 164 del CDS specifica che ricade sul conducente del veicolo la responsabilità di una corretta installazione ed uso, prestando attenzione a mantenere la visibilità dei dispositivi di illuminazione della targa.
Ricordo che la sporgenza del portabici va segnalata mettendo un CARTELLO OMOLOGATO
QUI invece puoi vedere i portabagagli di questo negozio.

PORTAMOTO
I portamodo vincolati al telaio del mezzo (con portata massima di 150kg) vengono solitamente montati dal costruttore prima del collaudo. Il montaggio aftermarket è possibile solo se il veicolo viene reso uguale alla versione già omologata fatta dall'allestitore, e comporta l'aggiornamento della carta di circolazione tramite apposita dichiarazione. Per riferimenti legali, vedasi la normativa espressa nella circolare del 06/05/1999, prot N 1906 / 4120 - MOT B041.

Chiudo trattando limiti e norme generiche, che interessano anche chi non ha nulla montato esternamente al proprio camper ma potreebbe aver bisogno di trasportare carichi voluminosi una tantum.
 
LIMITI DI SPORGENZA
Posteriormente la sporgenza massima consentita è 3/10 della lunghezza totale del veicolo, a meno che non si sforino i limiti della categoria, per gli M1 fissata a 12m.
Laterale: massimo 30cm, limite massimo 255cm.
L'altezza massima è invece fissata a 4m.

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Giancarlo
Giancarlo

Sarebbe il caso di specificare che il camper è un AUTOCARAVAN e la automobile è una AUTOVETTURA: per questo l’area di sosta camper è un parcheggio riservato alle autocaravan e nel parcheggio riservato alle autovetture non si possono parcheggiare autocaravan o altri tipi di veicoli.

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